Art. 40.
(Norma transitoria).

      1. In sede di prima attuazione della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico definisce un regime agevolato in relazione ai requisiti organizzativi stabiliti ai sensi del presente titolo in favore

 

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delle associazioni professionali iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla Banca di dati del CNEL, istituita ai sensi dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936.
      2. In ogni caso, le associazioni di cui al comma 1, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti stabiliti ai sensi del presente titolo entro e non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la cancellazione dal Registro. A tale fine, le associazioni in possesso dei prescritti requisiti sono tenute a presentare apposita domanda di iscrizione nel Registro almeno sei mesi prima della scadenza del termine stabilito dal periodo precedente.